tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Finanze in occasione della registrazione


04.11.2001

prot. 05.04.2001, Prot. n. 10548, Amm. Finanziaria

CNN, Studio n. 405/1996

 

Fra i tributi tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Finanze, elencati nella Tabella A istituita con il D.L. 31.07.1954, n. 533 (convertito, con modificazioni, nella Legge 26.09.1954, n. 869) e successivamente modificata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 648 (come sostituito dall’art. 3, comma 85, Legge 28.12.1995, n. 549) non trova applicazione, in occasione della registrazione, quello indicato al n. 2.

 

Infatti, non è possibile qualificare come attestazione l’annotazione posta dall’Ufficio sull’atto sottoposto a registrazione, dal momento che quest’ultima costituisce una modalità di esecuzione della registrazione medesima.

 

Considerato, inoltre, che per effetto delle nuove disposizioni dettate dall’art. 36, comma 1, Legge n. 340/2000, l’annotazione degli estremi di registrazione è apposta (a margine dell’originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) dallo stesso pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, l’esazione del tributo speciale di cui si tratta è ancora meno giustificata.

Si evidenzia, inoltre, come normalmente non possa trovare applicazione agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate il diritto di urgenza per la restituzione, entro il giorno successivo, degli atti sottoposti alla registrazione, contemplato dal n. 6 della Tabella A, Titolo II, cit.

 

In occasione della registrazione di atti pubblici o di scritture private autenticate, gli Uffici debbano esigere esclusivamente il tributo speciale indicato dal n. 7 della Tabella A, Titolo II, cit. (diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti).