tributi speciali per servizi resi dal Ministero
delle Finanze in occasione della registrazione
04.11.2001
prot. 05.04.2001,
Prot. n. 10548, Amm. Finanziaria
Fra i tributi
tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Finanze, elencati
nella Tabella A istituita con il D.L. 31.07.1954, n. 533 (convertito, con
modificazioni, nella Legge 26.09.1954, n. 869) e successivamente modificata dal
D.P.R. 26.10.1972, n. 648 (come sostituito dall’art. 3, comma 85, Legge
28.12.1995, n. 549) non trova applicazione, in occasione della registrazione,
quello indicato al n. 2.
Infatti, non
è possibile qualificare come attestazione l’annotazione posta
dall’Ufficio sull’atto sottoposto a registrazione, dal momento che quest’ultima
costituisce una modalità di esecuzione della registrazione medesima.
Considerato,
inoltre, che per effetto delle nuove disposizioni dettate dall’art. 36, comma
1, Legge n. 340/2000, l’annotazione degli estremi di registrazione è apposta (a
margine dell’originale dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata) dallo stesso pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, l’esazione
del tributo speciale di cui si tratta è ancora meno giustificata.
Si evidenzia,
inoltre, come normalmente non possa trovare applicazione agli atti pubblici ed
alle scritture private autenticate il diritto di urgenza per la
restituzione, entro il giorno successivo, degli atti sottoposti alla
registrazione, contemplato dal n. 6 della Tabella A, Titolo II, cit.
In occasione
della registrazione di atti pubblici o di scritture private autenticate, gli
Uffici debbano esigere esclusivamente il tributo speciale indicato dal n. 7
della Tabella A, Titolo II, cit. (diritto per la riscossione dei contributi, onorari
complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti).